By marcomkc, on luglio 29th, 2010%
Se vuoi lavorare nel campo della consulenza previdenziale, lascia un messaggio qui sotto con il tuo indirizzo e-mail e numero di telefono e sarai ricontattato al più presto.
I tuoi dati saranno trattati nel rispetto della legge italiana sulla privacy e non saranno ceduti a terzi.
Marco Costanzo
By marcomkc, on maggio 14th, 2010%
La nostra agenzia grazie ad una costante crescita, ha consolidato la sua presenza nel panorama assicurativo italiano e continua con successo ad esercitare la propria attività su tutti i settori assicurativi e servizi collegati. L’orientamento principale è verso le attività dove può offrire le migliori soluzioni assicurative per la tutela dell’azienda (autoveicoli, attrezzature, fabbricati, responsabilità civile), del personale (infortuni, malattie), dei familiari (casa, investimenti finanziari, investimenti previdenziali).
Vantiamo più convenzioni, il nostro punto di forza è la capacità di offrire coperture efficaci e convenienti ed un servizio che risponda con chiarezza ed efficacia alle esigenze dei Clienti, attraverso un dialogo attento e disponibile.
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By marcomkc, on maggio 11th, 2010%
Lavoratori interessati
Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il d. lgs. n.252/2005 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 tutti i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sotto elencate. In base alla disciplina del d. lgs. n. 252/2005 o del d. lgs. n.124/1993, possono aderire alle forme pensionistiche complementari le seguenti tipologie di lavoratori:
- i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
- i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal d. lgs. n.276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
- i lavoratori autonomi;
- i liberi professionisti;
- i soci lavoratori di cooperative;
- i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.
Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati, come ad esempio i soggetti che non hanno reddito da lavoro.
Possono inoltre iscriversi alle forme pensionistiche complementari anche i c.d. “soggetti fiscalmente a carico” cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente. Affinché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione.
visita il sito Previdenza Complementare.
By marcomkc, on maggio 11th, 2010%
Cosa prevede la normativa previdenziale in materia di portabilità dei fondi pensione? Uno dei principi cardine del nostro sistema previdenziale integrativo è quello della portabilità della posizione individuale da parte dell’aderente. L’obiettivo perseguito è quello di favorire una reale liberalizzazione dei diversi veicoli pensionistici complementari e l’affermazione piena di una reale consapevolezza del risparmiatore nella scelta dello strumento ritenuto più idoneo alla realizzazione del proprio obiettivo di copertura previdenziale.
leggi il DOSSIER – Pensioni integrative: chiarezza sulla “portabilità”.